Art. 4.

      1. Al secondo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il seggio della circoscrizione della provincia autonoma di Bolzano e rispettivamente della regione autonoma Valle d'Aosta è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale».